Art. 3.

      1. Ad esclusione dei casi di cui al comma 2, possono accedere all'accreditamento di cui all'articolo 2:

          a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

              1) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici chirurghi;

 

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              2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;

              3) assenza di rapporti di lavoro con le strutture del Servizio sanitario nazionale o con strutture private accreditate;

          b) le strutture private, quali le associazioni senza scopo di lucro, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano quali centri di psicoterapia e che si avvalgono di professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a).

      2. Possono accedere all'accreditamento per le valutazioni ed i trattamenti di minori maltrattati o abusati e delle loro famiglie:

          a) le strutture pubbliche e private, quali le associazioni senza scopo di lucro, le cooperative sociali e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che si avvalgono di professionisti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 e che sono in grado di documentare di svolgere, nell'ambito della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede, una adeguata attività professionale nel settore specifico del trattamento dei minori;

          b) i professionisti dotati dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 che abbiano ricevuto una adeguata formazione professionale nell'ambito delle strutture di cui alla lettera a) del presente comma.

      3. I centri di psicoterapia e i singoli professionisti di cui ai commi 1 e 2 per accedere all'accreditamento debbono documentare il ricorso alla supervisione clinica, effettuata da didatti delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I professionisti accreditati ai sensi del presente articolo si devono, inoltre, attenere alle disposizioni vigenti in materia di educazione continua in medicina.

 

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